Modalità per l'ammissibilità degli studenti agli esami di profitto
In base a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo (art. 36, comma 4): gli studenti, per essere ammessi agli esami, debbono essere in regola con gli adempimenti amministrativi, con il pagamento di tasse e contributi, debbono aver effettuato l'iscrizione ai relativi corsi, nonché ottenuto l'attestazione di frequenza qualora richiesta. Gli esami sostenuti in deroga alle predette disposizioni verranno annullati.
La Circolare n. 12177 del 22 Agosto 2007 invita i Docenti ad accertare, in sede di esame, quanto disposto dal Regolamento Didattico, e in particolare:
- lo studente per essere ammesso a sostenere l'esame di profitto, dovrà obbligatoriamente presentare al docente un certificato di iscrizione con l'indicazione degli esami sostenuti e i corsi frequentati (il cosiddetto statino)
- il docente dovrà verificare che:
- lo studente sia regolarmente iscritto all'Anno Accademico in corso
- il corso per il quale si intende sostenere l'esame sia effettivamente presente nel piano di studi
- lo studente ne abbia acquisito la relativa frequenza
- lo studente abbia sostenuto eventuali esami propedeutici
- nel caso di esami di profitto sostenuti nei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre (cioè dopo la scadenza del pagamento della seconda rata delle tasse e dei contributi universitari), lo studente dovrà inoltre obbligatoriamente presentare al docente, oltre allo statino anche un certificato che dimostri l'avvenuto pagamento delle tasse per l'Anno Accademico in corso
Si raccomanda quindi agli studenti di presentare in sede d'esame, lo statino e, se necessaria, la certificazione dell'avvenuto pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l'Anno Accademico in corso.
Qualora le condizioni di ammissibilità sopra citate non fossero rispettate, lo studente non potrà sostenere l'esame di profitto.